Accesso agli atti

Istanza di accesso agli atti relativi a un procedimento amministrativo

Che cos’è?

L’accesso agli atti e ai provvedimenti formati da ENIT S.p.A. o stabilmente detenuti nell'ambito delle sue attività di carattere pubblicistico è previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Questo diritto è riconosciuto a tutti i soggetti privati, inclusi coloro che rappresentano interessi pubblici o diffusi, a patto che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, legato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento per il quale si richiede l’accesso.

Non sono accettate richieste generiche riguardanti intere categorie di documenti.

La Società non è obbligata a elaborare i dati in suo possesso per soddisfare la richiesta di accesso.


Presentazione della richiesta

La richiesta di accesso deve essere rivolta al responsabile dell’ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento amministrativo o a detenere il documento, oppure al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RPCT), che individua l’ufficio responsabile per l'evasione della richiesta.

Richiesta informale

È possibile presentare la richiesta senza formalità, anche verbalmente, se la natura del documento non solleva dubbi sulla legittimazione del richiedente, non ci sono controinteressati e l'accoglimento può avvenire immediatamente.

Il richiedente deve fornire gli estremi del documento richiesto, così da facilitarne l’individuazione, e deve dimostrare l’interesse diretto, concreto e attuale collegato all’oggetto della richiesta. Inoltre, è necessario comprovare la propria identità e, se necessario, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

La richiesta sarà esaminata immediatamente dal responsabile del procedimento e potrà essere accolta tramite l'indicazione della pubblicazione contenente le informazioni richieste, la presentazione del documento, l’estrazione di copie o altre modalità appropriate.

Se, in base al contenuto del documento richiesto, l’ufficio competente o l’RPCT rilevano la presenza di controinteressati, invitano l'interessato a presentare una richiesta formale di accesso.

Richiesta formale

La richiesta di accesso formale può essere presentata utilizzando il modulo “Istanza di accesso agli atti” e può essere inviata:

  1. Via e-mail: all’ufficio competente
  2. Via posta ordinaria – indicando il riferimento all’ufficio competente – all’indirizzo:

ENIT S.p.A.

Via Marghera 2/6

00185 Roma

  1. A mano allo stesso indirizzo indicato per l’invio via posta

Nell’istanza, l’interessato deve:

  1. dimostrare la propria identità e, quando necessario, i propri poteri rappresentativi;
  2. fornire gli elementi che permettano di identificare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
  3. specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale; d) indicare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;
  4. apporre data e firma.

Esito dell’istanza

Come stabilito dalla legge n. 241/1990, ENIT S.p.A. ha trenta giorni di tempo per fornire un riscontro alla richiesta, a partire dalla data in cui viene acquisita.

Se l’istanza risulta irregolare o incompleta, o se non è chiara la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni. In tal caso, il termine del procedimento riprenderà a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata o completata.

In situazioni in cui il responsabile del procedimento individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o di documenti correlati, provvederà a inviare una comunicazione a tali soggetti riguardo alla richiesta di accesso. I controinteressati hanno dieci giorni dalla ricezione di questa comunicazione per presentare una motivata opposizione, anche tramite modalità telematica. Durante questo periodo, i termini di conclusione del procedimento saranno sospesi.

Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Casi di esclusione

Come previsto dall’articolo 24 della legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.