Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato

Che cos’è?

L'accesso civico generalizzato, regolato dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere l’accesso a dati, documenti o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli già soggetti a obbligo di pubblicazione. Deve trattarsi di dati, documenti o informazioni già disponibili, raccolti o elaborati da ENIT nell'ambito delle proprie attività.


Presentazione della richiesta

L'accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque attraverso un’apposita istanza, nella quale devono essere specificati i dati o i documenti detenuti dalla Società per i quali si desidera ottenere l'accesso.

Non è necessario fornire motivazioni e la richiesta deve essere inoltrata mediante l’apposito modulo “Richiesta di accesso civico generalizzato”. Il modulo di richiesta, debitamente compilato, può essere presentato attraverso le seguenti modalità:

  1. Via e-mail: all’ufficio che detiene i dati
  2. Via posta ordinaria – indicando il riferimento all’ufficio competente – all’indirizzo:

ENIT S.p.A.

Via Marghera 2/6

00185 Roma

  1. A mano allo stesso indirizzo indicato per l’invio via posta

Si chiede di specificare nell'oggetto della mail o sulla busta - in caso di invio cartaceo - la dicitura "Istanza di accesso civico generalizzato".

La richiesta è gratuita deve contenere le seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi del richiedente
  2. Descrizione chiara dei documenti, dati o informazioni di cui si richiede la pubblicazione
  3. Copia del documento di identità del richiedente (in allegato)

Esito dell’istanza

A seguito della ricezione dell’istanza, l’ufficio competente comunica tempestivamente al richiedente il numero di protocollo associato. Dal momento della ricezione, decorre un termine di 30 giorni entro cui l’ufficio deve fornire i dati, documenti o informazioni richiesti, oppure comunicare un eventuale diniego. Questo termine di 30 giorni può essere sospeso in due casi:

  1. Se occorre informare eventuali controinteressati, con un periodo di 10 giorni per permettere loro di opporsi (art. 5, comma 5 del D.lgs. 33/2013)
  2. Se è necessaria una consultazione con il Garante della privacy (art. 5, comma 7 del D.lgs. 33/2013)

Diniego dell’accesso

La Società può rifiutare l'accesso civico generalizzato, oltre che nei casi in cui viene accolta l'opposizione di soggetti controinteressati, anche quando ciò potrebbe compromettere i seguenti interessi pubblici:

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico
  2. sicurezza nazionale
  3. difesa e questioni militari
  4. relazioni internazionali
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  6. conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento
  7. regolare svolgimento di attività ispettivi

L'accesso può essere negato anche se pregiudica i seguenti interessi privati:

  1. protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  2. libertà e segretezza della corrispondenza
  3. interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche, inclusi proprietà intellettuale, diritti d'autore e segreti commerciali

Inoltre, l'accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e in altre circostanze previste dalla legge.


Cosa fare in caso di diniego o di mancata risposta

Se la Società emette un diniego totale o parziale all'accesso, oppure non fornisce una risposta, l'istante ha la possibilità di presentare un'istanza di riesame entro trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Può farlo inviando il modulo “Istanza di riesame accesso civico generalizzato” attraverso uno dei seguenti metodi:

  1. Via e-mail: all’indirizzo rpct.spa@enit.it
  2. Via posta ordinaria all’indirizzo:

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ENIT S.p.A.

Via Marghera 2/6

00185 Roma

  1. A mano allo stesso indirizzo indicato per l’invio via posta

Il RPCT fornirà una risposta entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel caso in cui l'accesso sia stato negato o differito per motivi di protezione dei dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza emetterà una decisione sull'istanza di riesame, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale risponderà entro 10 giorni dalla richiesta. Se il richiedente non è soddisfatto della decisione, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 104/2010).


Moduli per l’accesso civico generalizzato

  1. Modulo richiesta di accesso civico generalizzato
  2. Modulo istanza di riesame per accesso civico generalizzato