Segnalazione di violazioni (whistleblowing)

Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

ENIT S.p.A., riconoscendo l'importanza di un sistema di whistleblowing per promuovere una cultura aziendale basata su etica e legalità, nonché per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità nella gestione delle proprie attività, ha adottato un sistema di whistleblowing in conformità a quanto stabilito dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 24/2023, ENIT S.p.A. ha attivato una piattaforma informatica destinata alla presentazione di segnalazioni interne in forma scritta. Questo strumento rappresenta il canale principale scelto dalla Società per l’inoltro delle segnalazioni, che sono gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tramite la piattaforma, il whistleblower può monitorare lo stato di avanzamento del processo di valutazione della segnalazione e interagire con il Responsabile incaricato, fornendo, se necessario, ulteriori informazioni o documentazione a supporto.

La Piattaforma è progettata per garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la confidenzialità delle informazioni contenute nelle segnalazioni e un elevato livello di sicurezza informatica per il canale utilizzato.

In subordine, il whistleblower può effettuare la segnalazione tramite un incontro diretto con il RPCT.

Si invitano gli utenti, prima di inoltrare una segnalazione, a consultare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e a leggere con attenzione il Manuale per il segnalante (whistleblower), che descrive nel dettaglio le modalità per la presentazione e gestione delle segnalazioni.



Canale di segnalazione esterna (ANAC)

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale istituito da ANAC solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

nel contesto lavorativo del segnalante non è previsto un canale interno di segnalazione obbligatorio, oppure, anche se obbligatorio, il canale non è attivo o non conforme alla normativa vigente;

  1. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, secondo l'articolo 4 del d.lgs. 24/2023, senza ottenere riscontro;
  2. il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non verrebbe trattata in modo efficace o che potrebbe comportare un rischio di ritorsione;
  3. il segnalante ha fondati motivi per credere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per l’interesse pubblico.

Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell’ANAC.


Cos’è il whistleblowing

Il termine "whistleblowing", di origine anglosassone, indica un sistema che consente a specifici soggetti di segnalare violazioni di norme nazionali o europee, effettive o potenziali, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo o professionale.

Questo sistema permette a ENIT S.p.A. di identificare e prevenire comportamenti dannosi per l’interesse pubblico o l’integrità aziendale, garantendo al contempo una protezione rafforzata per i segnalanti contro eventuali ritorsioni.

Le categorie di segnalanti e le violazioni oggetto delle segnalazioni sono definite dal D.lgs. n. 24/2023 e comprendono, a titolo esemplificativo, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni della normativa anticorruzione (L. n. 190/2012), reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e infrazioni legate ad appalti pubblici, antiriciclaggio, salute, sicurezza e tutela ambientale.

La normativa non si applica a questioni di interesse personale del segnalante legate a rapporti individuali di lavoro o pubblico impiego.

Elemento centrale della disciplina è la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni. Tale protezione, rispetto alla precedente normativa (L. n. 179/2017), si estende anche a soggetti che assistono il segnalante, colleghi che lavorano con lui o altri coinvolti, oltre a vietare esplicitamente qualsiasi forma di ritorsione.


Quadro normativo

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 - adottato in attuazione della Legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. Legge di delegazione europea 2021) - recepisce nell’ordinamento italiano la “Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, e raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Con riferimento all’ambito pubblicistico, la disciplina del whistleblowing è completata e integrata dalla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” e dalla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023 recante il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”.


Informativa resa ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 (gdpr) per il trattamento dei dati personali whistleblowing